LO STATUTO

Art. 1 Principi e finalità
1. La Federazione Giovanile Comunisti Italiani (Fgci) organizza giovani donne e giovani uomini, che lavorano per promuovere la partecipazione effettiva dei giovani alla politica nazionale e internazionale, la loro crescita morale e intellettuale, la loro capacità di essere protagonisti attivi e coscienti del cambiamento dello stato di cose presente. Essa fa riferimento al marxismo e agli sviluppo della sua cultura, e si batte per il superamento del capitalismo e per la trasformazione in senso socialista della società.
2. La Fgci pone al centro del suo agire politico i temi del lavoro, della pace, dei diritti, dell’istruzione, dell’ambiente, della lotta alle mafie e dell’unità dei lavoratori, degli studenti e della sinistra. E’ antifascista e antirazzista e riconosce nella Resistenza e nella guerra di Liberazione le esperienze fondanti la democrazia e la Costituzione Italiana e i riferimenti ideali della lotta per il rinnovamento della società; lavora per la valorizzazione della differenza di genere e per la emancipazione della donne.
3. E’ internazionalista e promuove la fratellanza e la solidarietà con tutte le organizzazioni giovanili che nel mondo si battono contro l’imperialismo, lo sfruttamento e la guerra.

Art. 2 Organizzazione
1. La Fgci è interna al Partito dei Comunisti Italiani, di cui organizza e coordina gli iscritti dai 14 ai 29 anni. E’ regionalizzata e si articola in Coordinamenti regionali e federali.
2. Gli organismi della Fgci funzionano collegialmente e in modo da promuovere al loro interno la pari partecipazione tra le compagne e i compagni. Riconosce e valorizza al proprio interno la militanza a tutti i livelli. Favorisce la formazione di tutti gli iscritti.
3. La libera espressione di tutte le opinioni non può realizzarsi con la formazione di correnti o altri gruppi organizzati.

Art. 3 Gli organismi regionali
1. L’Assemblea regionale è luogo di discussione della linea politica regionale. E’ composta da tutti i compagni della Fgci appartenenti a quella regione ed è convocata almeno ogni anno.
2. Convocata in occasione dei Congressi regionali del Partito, si denomina Conferenza regionale ed elegge il Coordinatore regionale, il Coordinamento regionale e individua all’interno di questo i componenti che fanno parte, insieme al Coordinatore regionale, del Comitato regionale del Partito nei limiti numerici fissati dal medesimo Comitato regionale in occasione della convocazione della Conferenza regionale della Fgci. Nelle regioni con più di 200 giovani iscritti al Partito alla Conferenza regionale partecipano i delegati dei livelli federali, sulla base del rapporto individuato dal Comitato regionale del Partito..
3. Il Coordinatore regionale coordina e rappresenta la Federazione giovanile a livello regionale. Convoca l’Assemblea regionale e promuove, d’intesa con in Coordinamento regionale, lo sviluppo e la crescita dell’organizzazione. E’ membro di diritto della Segreteria regionale del Partito.
4. Il Coordinamento regionale della Fgci elabora le politiche giovanili per la regione e le sottopone al Comitato regionale del Partito. Svolge funzioni di indirizzo e di stimolo sui nuclei di giovani attivi nelle Federazioni ed assicura il necessario collegamento con il Coordinamento nazionale della Fgci.

Art. 4 Gli organismi federali
1. E’ istituita l’Assemblea federale della Fgci. Essa viene convocata periodicamente, con cadenza almeno annuale, per discutere le politiche giovanili territoriali.
2. Nelle Federazioni con almeno 50 iscritti al Partito di età compresa tra i 14 e i 29 anni in occasione dei Congressi federali è convocata la Conferenza federale della Fgci per eleggere un Coordinatore (che fa parte di diritto della Segreteria federale del Partito), un Coordinamento federale e per individuare in questo i componenti che fanno parte, insieme al Coordinatore federale, del Comitato federale del Partito nei limiti numerici fissati dal medesimo Comitato federale in occasione della convocazione della Conferenza della Fgci.
3. Nelle altre Federazioni il Comitato Federale può convocare un’assemblea per individuare un responsabile federale della Fgci che favorisca la crescita organizzativa dei giovani all’interno di quella Federazione.
4. Alle Conferenze federali della Fgci partecipano tutti i giovani iscritti al Partito.
5. Il Coordinatore federale coordina e rappresenta la Federazione giovanile a livello provinciale. Convoca l’Assemblea federale e promuove, d’intesa con il Coordinamento federale, lo sviluppo e la crescita dell’organizzazione. E’ membro di diritto della Segreteria federale del Partito.
6. Il Coordinamento federale elabora ed attua la linea politica federale d’intesa con gli organismi dirigenti federali del Partito e con il Coordinamento regionale della Fgci.
7. Ove si verifichi una consistente presenza di giovani in una sezione è possibile, d’intesa con il Coordinamento federale, individuare un responsabile Fgci per quella sezione.

Art. 5 L’Assemblea nazionale e la Conferenza Nazionale della Fgci
1. L’Assemblea Nazionale è il luogo di discussione ed elaborazione della linea politica nazionale. E’ convocata con cadenza annuale dal Coordinamento Nazionale e possono prendervi parte tutti i compagni della Fgci.
2. In occasione della Conferenza della Fgci, i delegati eletti nelle conferenze regionali si costituiscono in Conferenza Nazionale della Fgci. La Conferenza Nazionale discute e approva il documento politico nazionale e la carta costitutiva della Fgci; elegge, d’intesa con la Direzione Nazionale del Partito, il Direttivo Nazionale, il Coordinamento Nazionale e il Coordinatore Nazionale.

Art. 6 Gli organismi nazionali
1. Il Coordinatore nazionale rappresenta la Fgci a livello nazionale e coordina l’attività del Coordinamento e del Direttivo nazionale della Fgci.
2. Il Coordinamento nazionale assicura la continuità dell’attività politica ed organizzativa della Federazione. Coordina i settori di lavoro della Federazione giovanile e nomina al suo interno i responsabili nazionali delle aree tematiche. Può istituire gruppi di lavoro, commissioni e consulte anche aperti ad apporti esterni. Garantisce il collegamento con i responsabili del settori di lavoro del Partito.
3. Il Coordinatore nazionale è membro di diritto della Direzione nazionale del Partito. I membri del Coordinamento nazionale sono membri di diritto del Comitato Centrale del Partito.
4. Il direttivo nazionale elabora la linea politica nazionale della Fgci; esamina le questioni più importanti dell’attività politica e garantisce il collegamento tra gli organismi territoriali e il Coordinamento nazionale della Fgci. Approva annualmente, su proposta del Coordinamento nazionale, un rapporto sulle iniziative nazionali e regionali e lo sottopone alla Direzione nazionale del Partito.

Art. 7 La Bandiera
1. La bandiera della Fgci è rossa, con la scritta Fgci in bianco posta in diagonale e la stella gialla in alto a destra racchiusa in un rettangolo dal bordo giallo.

Art. 8 Gli Inni
1. Gli inni ufficiali della Fgci sono l'Internazionale, Bandiera rossa e Bella Ciao.

Art. 9 Disposizioni finali
1. Questa Carta Costitutiva regola la vita della Fgci dalla II alla III Conferenza Nazionale e in questo periodo può essere modificato solo con votazione superiore ai due terzi dei votanti del Direttivo nazionale.
2. Per quanto non espressamente previsto dalle norme di questa Carta Costitutiva, si rinvia allo Statuto del Partito dei comunisti italiani.