
Relazione al progetto di Legge “Disposizioni a favore delle persone con disabilità sottoposte a verifica per il rilascio della patente di guida”
L’art 330 del Regolamento attuativo del codice della strada prevede i criteri e le modalità per l’accertamento e la certificazione dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida.
Tale regolamento è penalizzante per alcuni Soggetti invalidi e/o affetti da patologie croniche (come ad esempio i diabetici e i cardiopatici), i quali oltre la disagio aggiuntivo legato al fatto di doversi recare presso le Commissioni provinciali, sono assoggettati al pagamento di tutti gli accertamenti richiesti per verificare l’idoneità fisico-psichica alla guida; ciò anche se sono in possesso dell’attestato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per invalidità e/o malattia.
Ciò appare anche contraddittorio se si considera il fatto che la normativa quadro per i ticket sanitari prevede che dovrebbero essere totalmente esenti gli esami clinici obbligatori per Legge.
E’ inoltre inopportuno ed incivile che a Malati ed a portatori di handicap, cui dovrebbero essere rimossi tutti gli ostacoli che si frappongono per la conduzione di un esistenza “normale”, vengano imposte difficoltà ed oneri di tipo sociale ed economico.
Pertanto con la presente Legge la Regione Abruzzo, non potendo intervenire con l’abolizione del costo della prestazione, in quanto previsto della Legge nazionale, prevede per le categorie svantaggiate un rimborso delle spese sostenute per gli accertamenti sanitari rivolti ad accertare la loro idoneità psicofisica al conseguimento o alla conferma della patente di guida.
Ciò è tanto più necessario in quanto proprio a questi Soggetti svantaggiati la conferma della idoneità alla guida viene solitamente concessa per periodi limitati, perciò essi sono costretti con cadenza quasi annuale ad affrontare oltre al disagio, ingenti spese!.
Per risolvere il problema, almeno per quanto riguarda l’aspetto economico, la presente Legge prevede:
all’art. 1 le finalità;
all’art. 2 quali sono i destinatari del provvedimento (Invalidi, Diabetici ed altre categorie di Soggetti affetti da patologie croniche);
all’art. 3 le modalità per la concessione dei rimborsi;
all’art. 4 la norma finanziaria.
L’art 330 del Regolamento attuativo del codice della strada prevede i criteri e le modalità per l’accertamento e la certificazione dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida.
Tale regolamento è penalizzante per alcuni Soggetti invalidi e/o affetti da patologie croniche (come ad esempio i diabetici e i cardiopatici), i quali oltre la disagio aggiuntivo legato al fatto di doversi recare presso le Commissioni provinciali, sono assoggettati al pagamento di tutti gli accertamenti richiesti per verificare l’idoneità fisico-psichica alla guida; ciò anche se sono in possesso dell’attestato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per invalidità e/o malattia.
Ciò appare anche contraddittorio se si considera il fatto che la normativa quadro per i ticket sanitari prevede che dovrebbero essere totalmente esenti gli esami clinici obbligatori per Legge.
E’ inoltre inopportuno ed incivile che a Malati ed a portatori di handicap, cui dovrebbero essere rimossi tutti gli ostacoli che si frappongono per la conduzione di un esistenza “normale”, vengano imposte difficoltà ed oneri di tipo sociale ed economico.
Pertanto con la presente Legge la Regione Abruzzo, non potendo intervenire con l’abolizione del costo della prestazione, in quanto previsto della Legge nazionale, prevede per le categorie svantaggiate un rimborso delle spese sostenute per gli accertamenti sanitari rivolti ad accertare la loro idoneità psicofisica al conseguimento o alla conferma della patente di guida.
Ciò è tanto più necessario in quanto proprio a questi Soggetti svantaggiati la conferma della idoneità alla guida viene solitamente concessa per periodi limitati, perciò essi sono costretti con cadenza quasi annuale ad affrontare oltre al disagio, ingenti spese!.
Per risolvere il problema, almeno per quanto riguarda l’aspetto economico, la presente Legge prevede:
all’art. 1 le finalità;
all’art. 2 quali sono i destinatari del provvedimento (Invalidi, Diabetici ed altre categorie di Soggetti affetti da patologie croniche);
all’art. 3 le modalità per la concessione dei rimborsi;
all’art. 4 la norma finanziaria.
Progetto di Legge “Disposizioni a favore delle persone con disabilità sottoposte a verifica per il rilascio della patente di guida”.
Articolo 1
(Finalità)
1. In attuazione del comma 2 dell’art. 7 dello Statuto, la Regione Abruzzo sostiene le persone con disabilità sottoposte all’accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rilascio della patente di guida, ai sensi dell’art. 119 del D.-Lgs. 30 .04.1992, n. 285 “Nuovo codice della strada.”.
2. Il sostegno della Regione avviene mediante rimborso delle spese sostenute dai soggetti di cui al comma 1 per le prestazioni rese da consulenti o istituti medici specialistici appartenenti a strutture pubbliche richieste dalla Commissione medica locale al fine dell’accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rilascio della patente di guida, previa presentazione della documentazione relativa alle spese sostenute.
Articolo 2
(Destinatari)
1. I rimborsi previsti dalla presente legge sono destinati:
a) ai mutilati e minorati fisici;
b) a coloro nei confronti dei quali l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dell’art. 119 del D.Lgs. 285/1992 dubbi sulla idoneità e la sicurezza della guida;
c) ai soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie.
Articolo 3
(Modalità per la concessione dei contributi)
1. Per la finalità di cui all’art. 1 la Regione rimborsa ai soggetti di cui alle lettere a), d) e d bis) del comma 4 dell’art. 119 del D.-Lgs. 285/1992 le spese sostenute per gli accertamenti di cui al comma 2 dell’art. 1.
2. Le richieste di rimborso sono inoltrate alla Direzione regionale competente per materia entro il trenta ottobre di ogni anno.
3. La richiesta di contributo è corredata da una dichiarazione con cui il richiedente attesta:
a. il possesso dei requisiti soggettivi di cui alle lettere a), d) e d bis) del comma 4 dell’art. 119 del D.Lgs. 285/1992;
b. di aver sostenuto su richiesta della commissione medica locale nell’anno precedente le spese di cui a distinta allegata, corredata dalla documentazione relativa alle spese stesse.
4. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge disciplina con proprio atto le modalità di richiesta dei rimborsi di cui al comma 1.
5. Per l’anno 2009, le richieste di cui al comma 2 sono inoltrate alla Direzione competente entro trenta giorni dall’adozione dell’atto di cui al comma 4.
Articolo 4
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dai contributi previsti dall’art. 3, quantificati per l’anno 2009 in € 50.000,00 si provvede per l’esercizio finanziario in corso mediante istituzione di apposito capitolo di spesa, da istituire nel bilancio della Regione Abruzzo in fase di approvazione.
Per gli esercizi successivi si provvede mediante iscrizione sul pertinente capitolo di spesa dello stanziamento determinato dalle annuali leggi di bilancio.
Articolo 5
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Il Consigliere proponente
Antonio Saia
L’Aquila 17 marzo 2009
Articolo 1
(Finalità)
1. In attuazione del comma 2 dell’art. 7 dello Statuto, la Regione Abruzzo sostiene le persone con disabilità sottoposte all’accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rilascio della patente di guida, ai sensi dell’art. 119 del D.-Lgs. 30 .04.1992, n. 285 “Nuovo codice della strada.”.
2. Il sostegno della Regione avviene mediante rimborso delle spese sostenute dai soggetti di cui al comma 1 per le prestazioni rese da consulenti o istituti medici specialistici appartenenti a strutture pubbliche richieste dalla Commissione medica locale al fine dell’accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rilascio della patente di guida, previa presentazione della documentazione relativa alle spese sostenute.
Articolo 2
(Destinatari)
1. I rimborsi previsti dalla presente legge sono destinati:
a) ai mutilati e minorati fisici;
b) a coloro nei confronti dei quali l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dell’art. 119 del D.Lgs. 285/1992 dubbi sulla idoneità e la sicurezza della guida;
c) ai soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie.
Articolo 3
(Modalità per la concessione dei contributi)
1. Per la finalità di cui all’art. 1 la Regione rimborsa ai soggetti di cui alle lettere a), d) e d bis) del comma 4 dell’art. 119 del D.-Lgs. 285/1992 le spese sostenute per gli accertamenti di cui al comma 2 dell’art. 1.
2. Le richieste di rimborso sono inoltrate alla Direzione regionale competente per materia entro il trenta ottobre di ogni anno.
3. La richiesta di contributo è corredata da una dichiarazione con cui il richiedente attesta:
a. il possesso dei requisiti soggettivi di cui alle lettere a), d) e d bis) del comma 4 dell’art. 119 del D.Lgs. 285/1992;
b. di aver sostenuto su richiesta della commissione medica locale nell’anno precedente le spese di cui a distinta allegata, corredata dalla documentazione relativa alle spese stesse.
4. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge disciplina con proprio atto le modalità di richiesta dei rimborsi di cui al comma 1.
5. Per l’anno 2009, le richieste di cui al comma 2 sono inoltrate alla Direzione competente entro trenta giorni dall’adozione dell’atto di cui al comma 4.
Articolo 4
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dai contributi previsti dall’art. 3, quantificati per l’anno 2009 in € 50.000,00 si provvede per l’esercizio finanziario in corso mediante istituzione di apposito capitolo di spesa, da istituire nel bilancio della Regione Abruzzo in fase di approvazione.
Per gli esercizi successivi si provvede mediante iscrizione sul pertinente capitolo di spesa dello stanziamento determinato dalle annuali leggi di bilancio.
Articolo 5
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Il Consigliere proponente
Antonio Saia
L’Aquila 17 marzo 2009
Nessun commento:
Posta un commento