Secondo quanto è emerso dall’analisi e dal monitoraggio sulla spesa farmaceutica si è accertato che nella nostra Regione vi è uno sfondamento del tetto massimo previsto dalla normativa regionale. Ciò deriva da varie motivazioni, che non possono essere imputate ai Cittadini abruzzesi malati, Utenti del S.S.N., che pertanto non dovrebbero essere chiamati a risponderne direttamente.
Pertanto appare assolutamente ingiustificato ogni provvedimento (come quello recentemente emanato dal commissario della sanità Redigolo) che addebita ai Pazienti, attraverso l’imposizione e/o l’inasprimento dei ticket, il costo delle azioni di contenimento della spesa farmaceutica.
Le vere cause della eccessiva lievitazione della spesa farmaceutica sono da ricercare altrove, e richiederebbero misure da adottare in sede nazionale e regionale.
Tra le cause che andrebbero ricercate e contrastate con misure a carattere nazionale si possono citare:
l’eccessivo prezzo dei farmaci;
la mancata adozione di una misura che vincoli le aziende farmaceutiche alla produzione di confezioni di specialità adattate alla durata dei cicli terapeutici;
il mancato controllo della correttezza dell’informazione scientifica sul farmaco che dipende dalla assoluta discrezionalità delle aziende nella scelta delle comunicazioni da dare agli operatori (medici) ed agli Utenti (Malati) del servizio sanitario;
la scarsa fiducia che medici e Cittadini hanno verso i cosiddetti “farmaci generici”, in quanto nel nostro paese vi è uno scarso controllo sulla produzione, sulla qualità e la distribuzione degli stessi, per cui si assiste ad un proliferare di aziende produttrici, che sono costrette a competere tra loro attraverso la pratica di sconti sempre più forti alle farmacie, il che, come è ovvio, non garantisce la qualità del prodotto.
la mancata adozione di una legge nazionale che regolamenti l’attività degli informatori scientifici del farmaco, anche attraverso l’inquadramento della loro professione e dei propri contratti, onde svincolarli parzialmente dal condizionamento delle aziende e vincolarli a regole che li indirizzino verso un tipo di informazione eticamente e scientificamente corretta, dando contestualmente ad essi tranquillità e certezze sul proprio rapporto di lavoro.
Con la presente legge si pensa di affrontare alcune problematiche che non incidono sulla spesa farmaceutica e sulle quali si può intervenire con misure a carattere regionale.
Essa infatti mira a conseguire l’obbiettivo di riduzione della spesa attraverso misure più eque, che non gravino sui Cittadini già sofferenti e deboli, perché malati, e che, invece, incidono sugli sprechi e sulla cattiva gestione delle risorse.
Nel dettaglio:
l’art. 1 indica le finalità della legge;
all’art. 2 è previsto un incentivo agli Assistiti per la riconsegna alle ASL di confezioni di farmaco integre non utilizzato;
all’art 3 è previsto il divieto per le farmacie di sostituire i farmaci generici prescritti con generici prodotti da altre aziende;
all’art. 4 si prevede la distribuzione diretta da parte degli Ospedali, all’atto della dimissione, di confezioni di farmaci sufficienti a coprire i primi due mesi di cura;
all’art. 5 , alfine di semplificare le procedure per la acquisizione di farmaci necessari per i Pazienti in ADI, si prevede la possibilità di consegna diretta dei farmaci e presidi da parte delle farmacie ospedaliere ai familiari degli Assistiti;
all’art. 6 si prevede la semplificazione delle procedure per la prescrizione dei farmaci necessari per le cure disintossicanti ai tossicodipendenti e l’esenzione degli stessi dal pagamento dei ticket sui farmaci;
all’art. 7 si prevede che non vengano imposti per legge limiti di validità per i piani terapeutici necessari per la prescrivibilità di alcuni farmaci da parte dei medici di medicina generale. Ciò eviterà disagi agli Assistititi, molti dei quali anziani e/o disabili, i quali sono costretti frequentemente a recarsi presso specialisti e strutture delle ASL per rinnovare i piani stessi. Ciò per le patologie croniche e irreversibili, oltre al notevole disagio per i Pazienti, comporta un sovraccarico di spesa per la ASL ed un intasamento degli ambulatori dei diversi presidi sanitari;
l’art. 8 tende ad eliminare una norma che vieta l’apposizione di alcune correzioni puramente formali sulle ricette del S.S.N.;
l’art. 9 tende a regolamentare e razionalizzare la somministrazione di farmaci ai Pazienti ricoverati, in modo da evitare sprechi, sostituzione ingiustificata di terapie, uso di farmaci acquisito in proprio dagli Assistiti ecc….
l’art. 10 prevede l’approvvigionamento diretto da parte della Regione dei farmaci occorrenti in tutti presidi, attraverso una gara unica, in modo da consentire maggiori risparmi sul costo degli stessi;
l’art. 11 per gli stessi motivi del precedente prevede che gli Assistititi che si recano a visite specialistiche debbano portare con sé l’elenco dei farmaci che costituiscono la terapia in corso;
l’art. 12 prevede che ogni 3 mesi venga aggiornato il prontuario terapeutico regionale;
l’art. 13 tende ad eliminare la norma che prevede la possibilità di prescrivere una sola confezioni di farmaci antiflogistici in fiale (che di solito non hanno un costo elevato) il che crea la necessità di doversi ricorrere spesso alla prescrizione del proprio medico di base, anche solo per la ripetizione della ricetta, il che arreca un disagio, un inutile ingorgo del lavoro dei medici, un allungamento dei tempi di attesa ed anche un costo aggiuntivo che è quello della ricetta (circa 0,15 euro);
l’art. 14 prevede che in caso di decesso dell’Assistito il materiale sanitario avanzato, fornito gratuitamente, venga riconsegnato alla ASL di appartenenza;
l’art. 15 norma finanziaria (non onerosa per la Regione);
l’art. 16 prevede l’entrata in vigore della Legge.
Il Consigliere proponente
Antonio Saia
L’Aquila 30 giugno 2009
Pertanto appare assolutamente ingiustificato ogni provvedimento (come quello recentemente emanato dal commissario della sanità Redigolo) che addebita ai Pazienti, attraverso l’imposizione e/o l’inasprimento dei ticket, il costo delle azioni di contenimento della spesa farmaceutica.
Le vere cause della eccessiva lievitazione della spesa farmaceutica sono da ricercare altrove, e richiederebbero misure da adottare in sede nazionale e regionale.
Tra le cause che andrebbero ricercate e contrastate con misure a carattere nazionale si possono citare:
l’eccessivo prezzo dei farmaci;
la mancata adozione di una misura che vincoli le aziende farmaceutiche alla produzione di confezioni di specialità adattate alla durata dei cicli terapeutici;
il mancato controllo della correttezza dell’informazione scientifica sul farmaco che dipende dalla assoluta discrezionalità delle aziende nella scelta delle comunicazioni da dare agli operatori (medici) ed agli Utenti (Malati) del servizio sanitario;
la scarsa fiducia che medici e Cittadini hanno verso i cosiddetti “farmaci generici”, in quanto nel nostro paese vi è uno scarso controllo sulla produzione, sulla qualità e la distribuzione degli stessi, per cui si assiste ad un proliferare di aziende produttrici, che sono costrette a competere tra loro attraverso la pratica di sconti sempre più forti alle farmacie, il che, come è ovvio, non garantisce la qualità del prodotto.
la mancata adozione di una legge nazionale che regolamenti l’attività degli informatori scientifici del farmaco, anche attraverso l’inquadramento della loro professione e dei propri contratti, onde svincolarli parzialmente dal condizionamento delle aziende e vincolarli a regole che li indirizzino verso un tipo di informazione eticamente e scientificamente corretta, dando contestualmente ad essi tranquillità e certezze sul proprio rapporto di lavoro.
Con la presente legge si pensa di affrontare alcune problematiche che non incidono sulla spesa farmaceutica e sulle quali si può intervenire con misure a carattere regionale.
Essa infatti mira a conseguire l’obbiettivo di riduzione della spesa attraverso misure più eque, che non gravino sui Cittadini già sofferenti e deboli, perché malati, e che, invece, incidono sugli sprechi e sulla cattiva gestione delle risorse.
Nel dettaglio:
l’art. 1 indica le finalità della legge;
all’art. 2 è previsto un incentivo agli Assistiti per la riconsegna alle ASL di confezioni di farmaco integre non utilizzato;
all’art 3 è previsto il divieto per le farmacie di sostituire i farmaci generici prescritti con generici prodotti da altre aziende;
all’art. 4 si prevede la distribuzione diretta da parte degli Ospedali, all’atto della dimissione, di confezioni di farmaci sufficienti a coprire i primi due mesi di cura;
all’art. 5 , alfine di semplificare le procedure per la acquisizione di farmaci necessari per i Pazienti in ADI, si prevede la possibilità di consegna diretta dei farmaci e presidi da parte delle farmacie ospedaliere ai familiari degli Assistiti;
all’art. 6 si prevede la semplificazione delle procedure per la prescrizione dei farmaci necessari per le cure disintossicanti ai tossicodipendenti e l’esenzione degli stessi dal pagamento dei ticket sui farmaci;
all’art. 7 si prevede che non vengano imposti per legge limiti di validità per i piani terapeutici necessari per la prescrivibilità di alcuni farmaci da parte dei medici di medicina generale. Ciò eviterà disagi agli Assistititi, molti dei quali anziani e/o disabili, i quali sono costretti frequentemente a recarsi presso specialisti e strutture delle ASL per rinnovare i piani stessi. Ciò per le patologie croniche e irreversibili, oltre al notevole disagio per i Pazienti, comporta un sovraccarico di spesa per la ASL ed un intasamento degli ambulatori dei diversi presidi sanitari;
l’art. 8 tende ad eliminare una norma che vieta l’apposizione di alcune correzioni puramente formali sulle ricette del S.S.N.;
l’art. 9 tende a regolamentare e razionalizzare la somministrazione di farmaci ai Pazienti ricoverati, in modo da evitare sprechi, sostituzione ingiustificata di terapie, uso di farmaci acquisito in proprio dagli Assistiti ecc….
l’art. 10 prevede l’approvvigionamento diretto da parte della Regione dei farmaci occorrenti in tutti presidi, attraverso una gara unica, in modo da consentire maggiori risparmi sul costo degli stessi;
l’art. 11 per gli stessi motivi del precedente prevede che gli Assistititi che si recano a visite specialistiche debbano portare con sé l’elenco dei farmaci che costituiscono la terapia in corso;
l’art. 12 prevede che ogni 3 mesi venga aggiornato il prontuario terapeutico regionale;
l’art. 13 tende ad eliminare la norma che prevede la possibilità di prescrivere una sola confezioni di farmaci antiflogistici in fiale (che di solito non hanno un costo elevato) il che crea la necessità di doversi ricorrere spesso alla prescrizione del proprio medico di base, anche solo per la ripetizione della ricetta, il che arreca un disagio, un inutile ingorgo del lavoro dei medici, un allungamento dei tempi di attesa ed anche un costo aggiuntivo che è quello della ricetta (circa 0,15 euro);
l’art. 14 prevede che in caso di decesso dell’Assistito il materiale sanitario avanzato, fornito gratuitamente, venga riconsegnato alla ASL di appartenenza;
l’art. 15 norma finanziaria (non onerosa per la Regione);
l’art. 16 prevede l’entrata in vigore della Legge.
Il Consigliere proponente
Antonio Saia
L’Aquila 30 giugno 2009
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