La Federazione della Sinistra è un progetto politico aperto, avviato dal Partito della
Rifondazione Comunista, dal Partito dei Comunisti Italiani, dall’Associazione “Socialismo 2000”
e dall’Associazione “Lavoro-Solidarietà” rivolto a tutti i soggetti politici, associazioni, movimenti
e singole persone che vogliono impegnarsi per il superamento del capitalismo e del patriarcato.
Art. 1. Adesione alla Federazione
1. Possono iscriversi alla Federazione della Sinistra le donne e gli uomini, cittadine/i
italiane/i e immigrate/i, che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e che
indipendentemente dall’etnia, dalle convinzioni filosofiche e religiose, ne accettino il programma
politico e lo statuto.
2. Sono automaticamente iscritte/i alla Federazione della Sinistra presso il comitato
territoriale o di lavoro di riferimento, tutte/i le/gli iscritte/i al Partito della Rifondazione Comunista,
al Partito dei Comunisti Italiani, all’Associazione “Socialismo 2000” e all’Associazione “Lavoro-
Solidarietà” (d’ora innanzi denominati “Soggetti Promotori”).
3. Possono aderire alla Federazione della Sinistra tutte le associazioni che ne
condividono il manifesto politico e lo statuto, sia a livello nazionale che a livello territoriale. Per
le modalità concrete di adesione si rinvia ad apposito regolamento che verrà approvato dal
Coordinamento Politico Nazionale.
4. L’adesione alla Federazione della Sinistra, può avvenire anche tramite internet,
secondo le modalità definite dal Coordinamento Politico Nazionale.
5. La quota minima di iscrizione per coloro che aderiscono esclusivamente alla
federazione è fissata in 20 euro.
6. L’iscrizione alla Federazione è incompatibile con l’appartenenza ad associazioni
segrete o che comportino un particolare vincolo di riservatezza o i cui principi ispiratori
contraddicano i valori e le scelte dalla Federazione.
Art. 2 Organizzazione della Federazione
1. La Federazione della Sinistra è organizzata in Comitati, Federazioni Provinciali e
Federazioni Regionali.
2. La Federazione ritiene requisito fondamentale per la sua organizzazione la
rappresentanza paritaria di uomini e donne. Per questo motivo, nella composizione degli
organismi dirigenti si deve tener conto della necessità di valorizzare la differenza di genere.
3. Ogni decisione su ogni atto o incarico della Federazione, a qualunque livello
organizzativo, richiede una maggioranza dei 2/3 delle/dei votanti, salvo ove diversamente
disposto.
4. Tutti i soggetti promotori fanno parte degli organismi dirigenti; in ciascuno di essi
nessuna organizzazione federata può esprimere la maggioranza assoluta delle/dei componenti.
5. Si considerano Organizzazioni Federate i Soggetti Promotori, nonché tutti gli altri
soggetti che hanno richiesto e ottenuto l’adesione alla Federazione secondo le modalità stabilite
dall’art. 1 del presente statuto.
6. Adeguata rappresentanza dovrà essere riconosciuta alle/agli iscritte/i alla Federazione
non facenti parte dei soggetti promotori, nonché delle organizzazioni federate.
7. Le/I rappresentanti dei soggetti promotori sono membri di diritto dei consigli e dei
coordinamenti politici di livello omologo.
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Art. 3 Il comitato
1. Il comitato costituisce l’istanza di base della Federazione. Possono essere costituiti
comitati territoriali di livello comunale o intercomunale e, nelle realtà metropolitane, di livello
municipale e nei luoghi di lavoro.
2. Ogni comitato elegge un consiglio politico, che a sua volta elegge un coordinamento
politico e una/un portavoce.
3. Nei comitati con meno di 50 aderenti, l’assemblea delle/degli iscritte/i assume le
funzioni di consiglio politico.
4. I comitati possono sperimentare ulteriori forme di aggregazione che favoriscano
l’allargamento della Federazione.
Art. 4 La Federazione Provinciale
1. L’ insieme dei comitati di un territorio provinciale costituisce la Federazione
Provinciale.
2. Ogni Federazione Provinciale elegge un Consiglio Provinciale, che a sua volta elegge
un Coordinamento Politico e una/un Portavoce.
3. In vigenza del presente statuto provvisorio, gli organismi dirigenti di cui al comma
precedente sono nominati secondo criteri stabiliti dai Soggetti Promotori Nazionali.
Art. 5 La Federazione Regionale
1. Tutte le Federazioni Provinciali di una stessa regione costituiscono la Federazione
Regionale.
2. Preso atto della prossima scadenza elettorale regionale che coinvolgerà la maggior
parte delle regioni italiane, in vigenza del presente statuto provvisorio, tutte le Federazioni
Regionali saranno rette da un organismo provvisorio composto dalle/dai segretarie/i o presidenti
delle Organizzazioni Federate.
Art. 6 La Federazione Nazionale
1. L’insieme delle organizzazioni territoriali, provinciali e regionali costituisce la
Federazione Nazionale.
2. La Federazione nazionale è retta da un Consiglio nazionale, un Coordinamento
Politico Nazionale ed una/un Portavoce.
3. In vigenza del presente statuto provvisorio e sino al Congresso fondativo della
Federazione, il Consiglio Nazionale e il Coordinamento Politico Nazionale sono nominati,
secondo criteri pattuiti tra gli stessi, dai Soggetti Promotori.
Art. 7 Il Consiglio Politico Nazionale
Il Consiglio Politico Nazionale definisce gli orientamenti politici di particolare rilevanza;
convoca il Congresso Nazionale della Federazione e ne approva il relativo regolamento
congressuale.
Art. 8 Il coordinamento Politico Nazionale
1. Il Coordinamento Politico Nazionale attua la linea politica della Federazione durante la
fase costituente; decide le iniziative e le manifestazioni nazionali, nonché le modalità di
partecipazione della Federazione alle elezioni che si dovessero tenere durante la fase
costituente; può costituire gruppi di lavoro tematici indicandone le/i coordinatrici/tori. Nomina
altresì un comitato di amministrazione della Federazione e approva il regolamento di gestione
finanziaria della stessa.
2. Il Coordinamento Politico Nazionale predispone altresì il regolamento congressuale;
assicura il regolare svolgimento del congresso e ne coordina le attività; a tal fine nomina la
Commissione di garanzia, definisce i criteri per la partecipazione delle/dei dirigenti nazionali ai
dibattiti precongressuali e alle assemblee congressuali; verifica il rispetto del pluralismo e
coordina lo sforzo organizzativo.
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Art. 9 La/Il Portavoce Nazionale
1. La/Il Portavoce nazionale esprime la linea politica della Federazione cosi come definita
dal coordinamento politico; interviene, dopo consultazione informale con le/i rappresentanti dei
soggetti federati, sui fatti rilevanti dell’attualità politica; presiede la delegazione della
Federazione negli incontri con altri partiti e rappresentanze istituzionali; convoca il Consiglio
Nazionale e il Coordinamento Politico Nazionale.
2. Il ruolo di Portavoce sarà ricoperto a rotazione paritaria dai quattro Soggetti Promotori,
che provvederanno a indicare per questo ruolo una/un loro rappresentante.
Art. 10 Il finanziamento della Federazione
1. I mezzi finanziari della Federazione sono costituiti dai proventi del tesseramento di
coloro che aderiscono esclusivamente alla Federazione, dalla sottoscrizione volontaria delle/dei
cittadini, dalle entrate delle iniziative politiche della Federazione e dai contributi delle
organizzazioni federate.
2. Il finanziamento della Federazione avviene nella più assoluta trasparenza, rifiutando
ogni contributo che possa condizionarne le libere scelte politiche.
Art. 11 Simbolo della Federazione
Il simbolo della Federazione è quello che è stato utilizzato nelle ultime elezioni europee, così
come modificato per accordo unanime dei Soggetti Promotori.
Art. 12 Strumenti di comunicazione della Federazione
Gli strumenti e i mezzi di comunicazione della Federazione sono dati dalla collaborazione e
dalla sinergia da quelli già utilizzati dalle Organizzazioni Federate, nonché dall’attivazione di un
sito internet nazionale della Federazione o da altri strumenti che il Coordinamento Politico
Nazionale ritiene opportuno attivare.
Art. 13 Norma transitoria e finale
1. Il presente statuto provvisorio disciplina la vita e l’attività della Federazione sino al
Congresso fondativo che si terrà entro il dicembre 2010. In quella sede, sarà approvato il nuovo
statuto su proposta dei Soci Promotori, per la cui approvazione è necessario il voto favorevole
dei 2/3 le/i componenti dell’assemblea congressuale.
2. In occasione del congresso fondativo, il 25 % delle/dei componenti dei consigli politici
sarà nominato dalle Organizzazioni Federate, secondo le regole democratiche delle rispettive
organizzazioni e in misura paritaria tra le stesse.
05/12/2009
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